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Articolo 2013 del Codice Civile

L’ art. 2013 del Codice Civile è rubricato “Girata per incasso o per procura“.

Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.

L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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