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Articolo 211 del Codice Civile

L’articolo 211 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 211 del Codice Civile italiano: 

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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