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Articolo 22 del Codice Civile

L’articolo 22 del Codice Civile è rubricato “Azioni di responsabilità contro gli amministratori”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 22 del Codice Civile italiano:

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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