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Articolo 237 del Codice Civile

L’articolo 237 del Codice Civile è rubricato “Fatti costitutivi del possesso di stato”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 237 del Codice Civile italiano: 

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

– che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa;
– che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
– che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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