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Articolo 249 del Codice Civile

L’articolo 249 del Codice Civile è rubricato “Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 249 del Codice Civile italiano: 

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione è imprescrittibile.

Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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