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Articolo 258 del Codice Civile

L’articolo 258 del Codice Civile è rubricato “Effetti del riconoscimento”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 258 del Codice Civile italiano: 

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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