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Articolo 265 del Codice Civile

L’articolo 265 del Codice Civile è rubricato “Impugnazione per violenza”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 265 del Codice Civile italiano: 

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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