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Articolo 266 del Codice Civile

L’articolo 266 del Codice Civile è rubricato “Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 266 del Codice Civile italiano: 

Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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