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Articolo 278 del Codice Civile

L’articolo 278 del Codice Civile è rubricato “Autorizzazione all’azione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 278 del Codice Civile italiano: 

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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