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Articolo 291 del Codice Civile

L’articolo 291 del Codice Civile è rubricato “Condizioni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 291 del Codice Civile italiano: 

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

L’articolo in esame è stato ritenuto parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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