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Articolo 2956 del Codice Civile

L’ art. 2956 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione di tre anni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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