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Articolo 2957 del Codice Civile

L’ art. 2957 del Codice Civile è rubricato “Decorrenza delle prescrizioni presuntive“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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