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Articolo 298 del Codice Civile

L’articolo 298 del Codice Civile è rubricato “Decorrenza degli effetti dell’adozione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 298 del Codice Civile italiano: 

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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