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Articolo 327 del Codice Civile

L’articolo 327 del Codice Civile è rubricato “Usufrutto legale di uno solo dei genitori”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 327 del Codice Civile italiano:

Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell’usufrutto legale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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