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Articolo 333 del Codice Civile

L’articolo 333 del Codice Civile riguarda la “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 333 del Codice Civile italiano:

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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