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Articolo 334 del Codice Civile

L’articolo 334 del Codice Civile riguarda la “Rimozione dall’amministrazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 334 del Codice Civile italiano:

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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