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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 336 del Codice Civile

Articolo 336 del Codice Civile

L’articolo 336 del Codice Civile riguarda la “Legittimazione ad agire”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 336 del Codice Civile italiano:

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

[Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.] – COMMA ABROGATO

[In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.] – COMMA ABROGATO

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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