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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 337 bis del Codice Civile

Articolo 337 bis del Codice Civile

L’articolo 337 bis del Codice Civile riguarda l’“Ambito di applicazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 337-bis del Codice Civile italiano:

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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