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Articolo 337 septies del Codice Civile

L’ articolo 337 septies del Codice Civile riguarda “ Disposizioni in favore dei figli maggiorenni”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 337 septies del Codice Civile italiano:

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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