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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 343 del Codice Civile

Articolo 343 del Codice Civile

L’ art. 343 del Codice Civile è rubricato “ Apertura della tutela ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 343 del Codice Civile italiano:

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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