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Articolo 346 del Codice Civile

L’ art. 346 del Codice Civile è rubricato “ Nomina del tutore e del protutore”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 346 del Codice Civile italiano:

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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