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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 354 del Codice Civile

Articolo 354 del Codice Civile

L’ art. 354 del Codice Civile è rubricato “ Tutela affidata a enti di assistenza ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 354 del Codice Civile italiano:

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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