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Articolo 36 del Codice Civile

L’articolo 36 del Codice Civile è rubricato “Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 36 del Codice Civile italiano: 

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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