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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 360 del Codice Civile

Articolo 360 del Codice Civile

L’ art. 360 del Codice Civile è rubricato “ Funzioni del protutore”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 360 del Codice Civile italiano:

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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