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Articolo 369 del Codice Civile

L’ art. 369 del Codice Civile è rubricato “ Deposito di titoli e valori”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 369 del Codice Civile italiano:

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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