Articolo 374 del Codice Civile
L’ art. 374 del Codice Civile è rubricato “ Autorizzazione del giudice tutelare ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 374 del Codice Civile italiano:
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
- acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- riscuotere capitali;
- costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
- fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
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