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16 Ottobre 2026
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Articolo 374 del Codice Civile

L’ art. 374 del Codice Civile è rubricato “ Autorizzazione del giudice tutelare ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 374 del Codice Civile italiano:

Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:

  1. acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
  2. alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  3. riscuotere capitali;
  4. costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
  5. assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  6. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
  7. fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
  8. fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  9. promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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