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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 381 del Codice Civile

Articolo 381 del Codice Civile

L’ art. 381 del Codice Civile è rubricato “ Cauzione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 381 del Codice Civile italiano:

Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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