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Articolo 383 del Codice Civile

L’ art. 383 del Codice Civile è rubricato “ Esonero dall’ufficio ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 383 del Codice Civile italiano:

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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