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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 384 del Codice Civile

Articolo 384 del Codice Civile

L’ art. 384 del Codice Civile è rubricato “ Rimozione e sospensione del tutore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 384 del Codice Civile italiano:

Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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