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Articolo 402 del Codice Civile

L’ art. 402 del Codice Civile è rubricato “ Poteri tutelari spettanti agli isitituti di assistenza ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 402 del Codice Civile italiano:

L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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