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Articolo 422 del Codice Civile

L’ art. 422 del Codice Civile è rubricato “ Cessazione del tutore e del curatore provvisorio ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 422 del Codice Civile italiano:

Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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