Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 425 del Codice Civile

Articolo 425 del Codice Civile

L’ art. 425 del Codice Civile è rubricato “ Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 425 del Codice Civile italiano:

L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.