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17 Ottobre 2026
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Articolo 436 del Codice Civile

L’ art. 436 del Codice Civile è rubricato “ Obbligo tra adottante e adottato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 436 del Codice Civile italiano:

L’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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