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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 438 del Codice Civile

Articolo 438 del Codice Civile

L’ art. 438 del Codice Civile è rubricato “ Misura degli alimenti ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 438 del Codice Civile italiano:

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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