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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 442 del Codice Civile

Articolo 442 del Codice Civile

L’ art. 442 del Codice Civile è rubricato “ Concorso di aventi diritto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 442 del Codice Civile italiano:

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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