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16 Ottobre 2026
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Articolo 444 del Codice Civile

L’ art. 444 del Codice Civile è rubricato “ Adempimento della prestazione alimentare ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 444 del Codice Civile italiano:

L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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