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Articolo 445 del Codice Civile

L’ art. 445 del Codice Civile è rubricato “ Decorrenza degli alimenti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 445 del Codice Civile italiano:

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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