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Articolo 45 del Codice Civile

L’articolo 45 del Codice Civile è rubricato “Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 45 del Codice Civile italiano:

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L’interdetto ha il domicilio del tutore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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