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Articolo 450 del Codice Civile

L’ art. 450 del Codice Civile è rubricato “
Pubblicità dei registri dello stato civile
”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 450 del Codice Civile italiano:

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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