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16 Ottobre 2026
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Articolo 465 del Codice Civile

L’ art. 465 del Codice Civile è rubricato “ Indegnità del genitore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 465  del Codice Civile italiano:

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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