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Articolo 478 del Codice Civile

L’ art. 478 del Codice Civile è rubricato “ Rinunzia che importa accettazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 478 del Codice Civile italiano:

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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