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Articolo 479 del Codice Civile

L’ art. 479 del Codice Civile è rubricato “ Trasmissione del diritto di accettazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 479 del Codice Civile italiano:

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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