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Articolo 481 del Codice Civile

L’ art. 481 del Codice Civile è rubricato “ Fissazione di un termine per l’accettazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 481 del Codice Civile italiano:

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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