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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 483 del Codice Civile

Articolo 483 del Codice Civile

L’ art. 483 del Codice Civile è rubricato “ Impugnazione per errore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 483 del Codice Civile italiano:

L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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