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16 Ottobre 2026
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Articolo 488 del Codice Civile

L’ art. 488 del Codice Civile è rubricato “ Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 488 del Codice Civile italiano:

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice.
L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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