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Articolo 489 del Codice Civile

L’ art. 489 del Codice Civile è rubricato “ Incapaci ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 489 del Codice Civile italiano:

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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