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Articolo 495 del Codice Civile

L’ art. 495 del Codice Civile è rubricato “ Pagamento dei creditori e legatari ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 495 del Codice Civile italiano:

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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