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16 Ottobre 2026
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Articolo 496 del Codice Civile

L’ art. 496 del Codice Civile è rubricato “ Rendimento del conto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 496 del Codice Civile italiano:

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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