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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 5 del Codice Civile

Articolo 5 del Codice Civile

L’articolo 5 del Codice Civile é rubricato “Atti di disposizione del proprio corpo” .

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 5 del Codice Civile italiano: 

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integritá fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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