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Articolo 500 del Codice Civile

L’ art. 500 del Codice Civile è rubricato “ Termine per la liquidazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 500 del Codice Civile italiano:

L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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